Descrizione
Per svolgere le mansioni previste dal proprio mandato, ogni consigliere comunale o provinciale ha diritto di accedere agli atti amministrativi dell'Amministrazione.
Il diritto di accesso agli atti di un consigliere è regolato dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43 e non riconosce gli stessi vincoli e limitazioni previsti dall'accesso agli atti regolamentato dalla Legge 07/08/1990, n. 241.
I consiglieri possono accedere anche a quegli atti che non sono strettamente riferiti alle competenze del consiglio comunale, per esempio gli atti gestionali o gli atti che riguardano gli aspetti burocratici dell'Amministrazione, se dimostrata l'utilità all'espletamento del proprio mandato.
L'eventuale estrazione di copie avviene solo in formato digitale trasmessa all'indirizzo email pec del consigliere.
Il consigliere è tenuto a rispettare gli obblighi di riservatezza previsti dal Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 art. 43.